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giovedì 30 marzo 2017

Il Ministero della Salute non paga i danni da vaccino : altro che 631 casi ci sono 8000 pratiche riconosciute non pagate!

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Il senatore Centinaio della Lega Nord http://www.senato.it/leg/17/BGT/Sch...#
con l’Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
chiede al Ministro della Salute come mai 8000 casi di danneggiati da vaccino ed emotrasfusi non sono stati mai indennizzati. Vediamo la interrogazione e la risposta del ministro +++++++++++++++++++++++++++
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
Atto n. 4-03638 
Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411 Risposta pubblicata 
Al Ministro della salute. -
Premesso che:
con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;
la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di trasfusione;
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze definitive;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;
a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.


++++++++++++++++++++++++++++++


risposta del ministro 

Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03638
Risposta all'interrogazione n. 4-03638 Fascicolo n.94 
Risposta. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato. Tale beneficio è riconosciuto a seguito dell’accertamento del nesso causale tra l’infermità e la trasfusione di sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio, e l’importo è parametrato alla gravità del danno.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione Siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il Ministero della salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizzi.
L’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a 6 volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210 per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte per le categorie settima e ottava. Il Ministero della salute è competente all'erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio nazionale.
Alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dell’indennizzo aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono 22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a seguito di decesso.
Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso, dovuto principalmente a 2 fattori che hanno inciso sull’attività diretta alla liquidazione dei titoli di condanna. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 consta, infatti, di 2 componenti: un importo fisso ex lege e l’indennità integrativa speciale. Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell’indennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, orientamenti di segno opposto.
A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva “il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione”, si è determinato a partire dal dicembre 2011, e per tutto il 2012, 2013 e 2014, un considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero e avente ad oggetto proprio la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa. Conseguenza di tale situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si sono tradotti in condanne per il Ministero.
Il trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni, da un ulteriore fattore. Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni, a cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito le relative competenze e, sul punto, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più utile difendersi. Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
Per far fronte a tale situazione, è stato definito un progetto, di durata biennale, al fine di provvedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012-2014, che riguardano la corresponsione dell’indennizzo ex art. 1 della legge n. 210, la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e il risarcimento dei danni.
Il Ministro della salute LORENZIN
(21 luglio 2015) 

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